Sintesi

Rivalutazione dei beni strumentali: ambito soggettivo e oggettivo

La rivalutazione dei beni strumentali disciplinata dal DL 104/2020 è destinata ai soggetti definiti dall’art.73, co.1, lettere a) e b)” Tuir (con contabilità non IAS). Si riferisce in particolar modo alle società di capitali e agli enti commerciali residenti.

Oggetto

Rivalutazione beni strumentali: le immobilizzazioni

La rivalutazione dei beni strumentali comprende le seguenti categorie. 

  • Immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non. 
  • Immobilizzazioni immateriali consistenti in beni, cioè diritti giuridicamente tutelati.
  • Partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art.2359 cod.civ. costituenti immobilizzazioni (in tal caso la rivalutazione fiscale ha senso in assenza dei requisiti PEX).

Tra i beni strumentali sono compresi quelli con valore inferiore a 516,45 euro e quelli completamenti ammortizzati. Sono rivalutabili anche le immobilizzazioni in corso di costruzione. Tutti i beni oggetto di rivalutazione devono essere di proprietà e risultare nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre quanto in quello successivo.

Punti cardine

Rivalutazione beni strumentali

La rivalutazione dei beni strumentali presenta elementi di centralità determinante.

  • Opzione di rivalutazione: meramente contabile, e gratuita, o con effetto fiscale.
  • In caso di riconoscimento fiscale, l’imposta sostitutiva da corrispondere è particolarmente ridotta: 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, da versare in 3 rate annuali senza interessi.
  • Decade l’obbligo di rivalutazione dei beni per categorie omogenee: si accede alla rivalutazione distinta per ciascun bene.

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva assumono valenza fiscale immediata. Il valore fiscale è immediatamente riconosciuto alternativamente: 

  • per deduzione dei maggiori ammortamenti (recuperando ires e irap per un 27,9%); 
  • per l’incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ex art. 102 c.6 del TUIR; 
  • per l’incremento dei valori da assumere nell’applicazione del test di comodo (per le società non operative) ex art. 30 L. 724/94. 

È previsto un periodo di moratoria fiscale per cessione dei beni oggetto di rivalutazione. Le cui plusvalenze e/o minusvalenze vanno calcolate considerando i maggiori valori solo se la cessione è realizzata dal quarto esercizio successivo dalla rivalutazione. Il riconoscimento fiscale immediato della rivalutazione evita il disallineamento temporaneo civile-fiscale degli ammortamenti, semplificando la gestione contabile.

Rafforzamento patrimoniale

Rivalutazione beni strumentali: vantaggi

Sul piano civilistico, la rivalutazione dei beni strumentali comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto e l’iscrizione della riserva di rivalutazione, da impiegare tanto per la copertura di eventuali perdite senza abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, quanto per migliorare il rating creditizio. 

La rivalutazione viene certamente considerata dalle aziende interessate da perdite gestionali generate dall’emergenza pandemica. Tuttavia, un’impresa in perdita, che intende accedere alla rivalutazione, deve in ogni caso verificare che il maggior valore delle immobilizzazioni possa essere recuperato. É necessaria, in ogni caso, un’attenta valutazione scrupolosa sui metodi contabili di rivalutazione.

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Rivalutazione beni strumentali: procedure contabili

Di seguito sono illustrate le 3 modalità con effetti diversi.

  • Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni: il costo storico del cespite ed il relativo fondo di ammortamento sono incrementati simultaneamente nella stessa proporzione per mantenere inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti.
  • Rivalutazione del solo costo storico dei beni: l’intera rivalutazione viene attribuita solo al valore del bene, con un allungamento dell’ ammortamento, se viene mantenuta inalterata la percentuale.
  • Rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni: l’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene con un allungamento del periodo di ammortamento.

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